Onorevoli Colleghi! - La realizzazione di nuove e più moderne infrastrutture è una sfida essenziale per lo sviluppo del Paese e della sua capacità di competere con le economie più avanzate.
      L'Italia soffre di un gap infrastrutturale accumulatosi negli anni novanta e che a tutt'oggi ci penalizza in Europa.
      Importanti passi avanti sono stati fatti con l'approvazione della cosiddetta «legge obiettivo» (legge 21 dicembre 2001, n. 443) e con l'individuazione delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, e tra queste anche delle grandi reti di trasporto europee, che vedono il coinvolgimento finanziario diretto dell'Europa. Con il decreto legislativo n. 190 del 2002, attuativo della stessa legge n. 443 del 2001, sono state quindi poste le basi per l'accelerazione procedurale e ordinamentale delle opere, con effetti benefici per l'intero sistema. Ma non basta; la moderna infrastrutturazione del territorio passa anche attraverso innumerevoli opere locali che non sempre possono essere soddisfatte dall'apporto di risorse finanziarie pubbliche, che purtroppo risentono dei limiti di bilancio imposti dall'attuale situazione economica e dai vincoli europei.
      In questa ottica assume un rilievo particolare il partenariato pubblico-privato, cioè la capacità di attirare e di impegnare risorse private per la realizzazione e la gestione di opere di interesse collettivo.
      La procedura di finanza di progetto, che consente l'iniziativa di un privato - il

 

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promotore - per l'affidamento di un'opera in concessione, è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge 18 novembre 1998, n. 415, e ha avuto un grande sviluppo dopo l'entrata in vigore della legge 1o agosto 2002, n. 166, essenzialmente per merito delle seguenti innovazioni:

          1) introduzione della prelazione a favore del promotore;

          2) revisione e liberalizzazione delle condizioni di concessione (prezzo, durata, appalti del concessionario);

          3) possibilità del partner finanziario di uscire dalla compagine societaria in qualsiasi momento.

      Lo stesso successo conseguito, e la conseguente diffusione dell'istituto, richiedono un nuovo più organico intervento, inteso a semplificare le norme, stratificate e di interpretazione non sempre agevole, risolvendo talune problematiche ancora aperte (come le contestazioni europee alla prelazione del promotore in mancanza di avviso), e a rendere più agevoli le procedure, più certi i tempi e meno aleatori i compensi.
      Più in particolare, la presente proposta di legge formula in modo più organico la disciplina già prevista dagli articoli 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (cosiddetta «legge Merloni»), e introduce le seguenti innovazioni di particolare rilievo:

          a) impone con maggiore chiarezza l'obbligo di pubblicità per tutti i programmi di opere pubbliche, regolando in dettaglio i contenuti dell'avviso, in conformità alle indicazioni della Commissione europea;

          b) consente la presentazione di proposte per i lavori costituenti adempimento di obblighi di legge (ad esempio, lo smaltimento di rifiuti), anche ove l'amministrazione abbia omesso di programmarli;

          c) introduce nella legislazione italiana il contratto di partenariato pubblico-privato (PPP), oggetto specifico di un libro verde della Commissione europea; il PPP è, in sostanza, una concessione, dove però il corrispettivo del privato è un canone di disponibilità assicurato dal committente e non il diritto di gestire l'opera e di incassare le tariffe degli utenti. In questa ottica, la norma viene assimilata, quanto alle procedure di affidamento, alla concessione;

          d) innova il contenuto della proposta del promotore, regolando il contenuto dell'asseverazione e imponendo, a maggiore garanzia di serietà, di ottenere l'impegno di un soggetto idoneo a rilasciare la garanzia di buona esecuzione dell'opera;

          e) semplifica e chiarisce i criteri di valutazione delle proposte dei promotori, imponendo ai committenti di provvedere (accogliendo o respingendo la proposta) in un tempo predeterminato, decorso il quale è dovuto al promotore un indennizzo per le spese inutilmente sostenute;

          f) semplifica la procedura concorsuale, eliminando la necessità della terza fase di gara in caso di esercizio della prelazione del promotore, eliminando la possibilità di prelazione in mancanza di avviso al pubblico, ma consentendo allo stesso promotore di ovviare all'inerzia del committente, pubblicando a sue spese l'avviso;

          g) estende al promotore il regime di contenzioso previsto dalla «legge obiettivo» (i contratti stipulati non possono essere annullati). In mancanza di questa norma i contratti sottoposti a contenzioso - e sono molti - diventano di fatto ineseguibili, perché nessun concessionario trova finanziamenti;

          h) agevola il pagamento del prezzo di concessione, consentendo la cessione o la delegazione di pagamento di tariffe e di introiti tributari per l'opera realizzata, e consente di avvalersi, per finanziare il contratto, di una congrua quota del valore residuo dell'opera restituita. In tale

 

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modo il committente potrà coprire una quota del prezzo dovuto al concessionario con il valore della stessa opera, quando gli sarà restituita al termine della concessione;

          i) estende la procedura di finanza di progetto alle concessioni di servizi o alle concessioni miste;

          l) infine, recupera la delega legislativa già prevista dalla legge n. 166 del 2002, allo scopo di agevolare il finanziamento delle società di progetto costituite dai concessionari e dai contraenti generali, introducendo efficaci norme di garanzia a favore degli istituti finanziatori.

 

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